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Lo statuto
Statuto del Comitato di Pescara del Tronto

Il giorno 1 novembre 2008 alle ore 16,30 presso i locali della

Comunanza di Pescara del Tronto viene costituito, fra i presenti,

un comitato denominato "Comitato Pescara del Tronto" che ha

sede presso i locali del "Circolo di Pescara".
Art. 1 - SCOPI - Il Comitato senza scopo di lucro, si pone come fine lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese e del territorio  (modifica apportata in  data 1 novembre 2009 come da verbale del Consiglio del Comitato). Tutte le attività non conformi agli scopi sono espressamente vietate. Le attività sono ispirate a principi di pari opportunità  tra uomini e donne indipendentemente  dall'età  e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 2 - ADESIONE AL COMITATO -  Sono ammessi a far parte del Comitato tutti gli uomini e le donne indipendentemente dall'età che accettano gli articoli  dello  Statuto,  che condividono gli scopi del Comitato e si impegnano per il loro raggiungimento nel rispetto delle leggi vigenti. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito politico etc.

Art. 3 - QUOTE ASSOCIATIVE - L'adesione al comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti con una quota di € 10.00 diretta a finanziare le attività   previste nel presente Statuto. L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio del Comitato di anno in anno. Gli aderenti non possono richiedere, in caso di recesso, la restituzione della quota versata.

Art. 4 - ORGANI E POTERI -  L'unico organo decisionale del Comitato è l'Assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere   e vari consiglieri, i quali compongono il Consiglio del Comitato. Questi organi, che restano in carica un anno hanno la rappresentanza del Comitato e potere decisionale limitatamente allo scopo del Comitato stesso così come previsto dall'art. 1 del   presente Statuto. Per ogni altra decisione il Consiglio dovrà convocare l'assemblea degli aderenti.

Art. 5 - RECESSO - Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione verbale agli altri aderenti.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Assemblee   straordinarie possono essere convocate dal presidente, vicepresidente  e da almeno 50% + 1 degli aderenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo comunicazione scritta,   telefonica,  volantino informativo, e-mail o giornalino.

Art. 7 - DURATA E SCIOGLIMENTO - Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'assemblea.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI - Gli aderenti hanno il  diritto di eleggere il Consiglio del Comitato, approvare il rendiconto annuale, partecipare alle  iniziative  organizzate dal Comitato. Gli aderenti hanno il dovere di versare la quota associativa stabilita dal Consiglio, partecipare alle assemblee, impegnarsi al raggiungimento dello scopo, tenere verso i partecipanti un comportamento improntato alla  correttezza  e alla buona fede.  

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI - Colui che contravviene ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio per i  seguenti  motivi:
- inadempimento degli obblighi assunti a favore del Comitato
- mancato pagamento della quota associativa
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere

Art. 10 - COMPENSI - Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 11 - PATRIMONIO - Il patrimonio del Comitato è costituito da
- quote iscrizione degli aderenti
- contributi e liberalità ricevute
- riserve accantonate

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale decorre dal 1° novembre al 30 ottobre di ogni anno,  al termine dell'esercizio il tesoriere provvede alla  redazione  del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro i 60 giorni successivi a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 13 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati secondo le indicazioni dell'assemblea  degli aderenti che decide  a maggioranza  (50% + 1) dei presenti, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto i fondi durante la vita del comitato.

Art. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO - Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi degli aderenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI - Tutto quanto non previsto nel presente Statuto, sarà regolato dal Codice Civile.

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